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DONAZIONE

Lorenzo Bravo

19 apr 2024

La donazione è un contratto attraverso il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), ed è disciplinata secondo quanto stabilito dall’articolo 769 del Codice Civile

 
Si tratta di una materia rispetto la quale si riscontra ancora davvero parecchia confusione.

 
Innanzitutto, è importante sapere che la legge (Art. 782 c.c.) stabilisce che la donazione, quando non sia “di modico valore”, debba essere disposta attraverso un atto pubblico, da un notaio e con la presenza di due testimoni.

Essendo poi potenzialmente imponibile, dev’essere dichiarata.

L’imposta si calcola sulla base di franchigie e aliquote, determinate dal valore del bene donato e dal rapporto che lega donante e beneficiario.

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Pur non definendo un valore di riferimento, la legge stabilisce che donazioni considerate “di modico valore” non necessitano di atto notarile e non sono soggette a tassazione. 

 
Il notaio, invece, è assolutamente necessario nel caso di donazioni di immobili o diritti su immobili (es. usufrutto). 

Occorre infatti sapere che la donazione disposta a favore di eredi legittimari viene considerata, ai termini di legge, come un anticipo dell’eredità ed in tal senso è un atto che può portare a dolorosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni oggetto della donazione stessa.


Come abbiamo già visto, infatti, la legge tutela i cosiddetti “legittimari” riservando loro una quota di eredità (definita pertanto legittima) anche contro la stessa volontà del defunto.

Tale tutela può finire col coinvolgere anche terze parti, che abbiano acquistato diritti dal donatario (comprese le banche che avessero concesso mutuo con ipoteca).

Un classico esempio: Tizio dona la casa a Caio, uno dei suoi figli, anticipando di fatto la successione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 557 del Codice Civile, la donazione può essere impugnata entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione, salvo espressa ed irrevocabile rinuncia alla cosiddetta “azione di riduzione” da parte degli altri eredi legittimari.

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Dunque: prima cosa da fare, se si intende evitare che la donazione venga impugnata per lesione della legittima, è informarsi sulle quote spettanti agli eredi (coniuge, figli e ascendenti).

 
Vai poi detto che le donazioni di denaro tra parenti sono osservate con particolare attenzione da parte del fisco, impegnato nella lotta all’evasione, ed i controlli potrebbero scattare anche sui soldi regalati: per questo, per evitare verifiche e sanzioni da parte delle autorità tributarie, è sempre bene procedere a mezzo bonifico bancario indicando la causale specifica, al fine di garantire la tracciabilità del denaro e nel rispetto delle normative anti-riciclaggio.

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Donazioni effettuate in modo frettoloso possono avere conseguenze fiscali e, sia il donante che il ricevente possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, fino a sanzioni penali, nei casi più gravi.

Infine, nel caso di importi consistenti ed in assenza di un atto pubblico, la donazione è considerata giuridicamente nulla ed il ricevente potrebbe essere costretto alla restituzione delle somme ricevute.
 

In conclusione, appare piuttosto evidente che la donazione rappresenta un atto particolarmente complesso e, di conseguenza, “rischioso”. In tal senso, quindi, è assolutamente importante richiedere l’assistenza di un professionista esperto, in grado di consigliare le soluzioni adeguate nel rispetto delle norme vigenti.

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