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Lorenzo Bravo
26 apr 2024
Curiosità
Durante il processo di pianificazione, gli investitori sono chiamati ad affrontare diverse valutazioni, anche dal punto di vista fiscale: comprendere come funzionano e come sono tassate le plusvalenze è essenziale per investire in modo consapevole e valutare la convenienza delle proprie scelte.
Col termine “Capital Gain” o guadagno in conto capitale si identifica la differenza positiva tra il prezzo di vendita di uno strumento finanziario ed il suo prezzo di acquisto, e questa plusvalenza costituisce la base imponibile per la tassazione sulle rendite finanziarie.

In Italia, da luglio 2014, con l’entrata in vigore dell’attuale regime di tassazione (D.L. 66 del 24/04/2014), il capital gain è soggetto ad una imposta del 26%.
I titoli di Stato italiani, come pure tutti quelli che appartengono alla cosiddetta “white list”, invece, beneficiano di una aliquota ridotta al 12,50%.
In Italia esistono tre differenti regimi di tassazione per i capital gain (D.L. 461 del 1997):
Regime dichiarativo: l’intermediario accredita i proventi lordi ed il cliente ha l’obbligo di assolvere agli obblighi fiscali presentando dichiarazione dei redditi (quadro RT);
Regime del risparmio amministrato: l’investitore delega il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze e i relativi adempimenti fiscali all’intermediario, che agisce come sostituto d’imposta, liquidando al cliente l’importo realizzato al netto delle imposte;
Regime del risparmio gestito: ricevuto un incarico di gestione patrimoniale, l’intermediario finanziario applica l’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato nel periodo d’imposta.
Quando dall’attività di compravendita si genera una minusvalenza, il cosiddetto “Capital Loss” determina un credito fiscale che può utilizzato per compensare future plusvalenze (entro i 4 anni successivi).
Attenzione: tale credito fiscale non può essere applicato su tutti gli strumenti finanziari!
Da un punto di vista fiscale, infatti, i rendimenti si dividono in due categorie distinte: possono compensare le minusvalenze solamente gli strumenti che generano “redditi diversi” (azioni, obbligazioni, Etc, Etn, futures e certificates) ma non quelli generano “redditi di capitale” (Etf, fondi comuni, dividendi azionari e cedole obbligazionarie, proventi di polizze/assicurazioni, interessi di conto corrente).

Se verrà approvata, la Legge Delega di Riforma Fiscale (Art. 5 L.111/2023) porterà ad un nuovo regime fiscale sulla tassazione delle plusvalenze, definendo un’unica categoria di redditi ed eliminando l’attuale distinzione tra redditi di capitale (interessi e dividendi) e redditi diversi di natura finanziaria (capital gain), permettendo di compensare tutte le minusvalenze (seppur con limiti quantitativi e qualitativi), senza più alcuna eccezione.
Concludendo, prestare attenzione alla fiscalità degli investimenti è senz’altro importante, ma è fondamentale ricordare che a determinare le scelte d’investimento devono essere bisogni ed obiettivi specifici di ciascuno, dunque la definizione dell’orizzonte temporale in cui si andranno a collocare.
Il supporto di un consulente finanziario competente ed esperto è fondamentale per identificare la strategia migliore, gli strumenti più adatti e definire i comportamenti e gli atteggiamenti necessari a conseguirli.
Ovviamente, senza trascurare gli aspetti fiscali
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